Zurich Process

Norme di circolazione e informazioni di rilievo

Austria[1]

Limiti di peso e di dimensioni (cfr. § 4 KFG)

  • Altezza: 4,00 m
  • Larghezza: 2,55 m
                         2,60 m nel caso di veicoli climatizzati
  • Peso massimo: 40 tonnellate

(a seconda del tipo di mezzo sono ammesse eccezioni e deroghe,
cfr. § 4 KFG: http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/, immettere KFG alla voce “Titel”)

Divieti di circolazione per autocarri

Divieto di circolazione durante il fine settimana e i giorni festivi:

  • Sabato dalle 15:00 alle 24:00                             
  • Domenica e giorni festivi: dalle 00:00 alle 22:00

per autocarri oltre 7,5t e autocarri+rimorchi se autocarro o rimorchio oltre 3,5 t

(cfr. § 42 STVO: http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/, immettere STVO alla voce “Titel”)

Divieto di circolazione notturna:

  • tutti i giorni dalle 22:00 alle 05:00 per autocarri oltre 7,5 t, ad eccezione dei veicoli poco rumorosi, su tutte le strade
  • tutti i giorni dalle 22:00 alle 05:00: velocità massima consentita per autocarri oltre 7,5 t 60 km/h (se il veicolo non è già soggetto al divieto di circolazione notturna).

Obbligo di pneumatici invernali

Dal 1° novembre al 15 aprile dell’anno successivo per autovetture e autocarri fino a 3,5 t vige l’obbligo di dotazioni invernali se le circostanze lo richiedono. Perciò in «condizioni climatiche tipicamente invernali» (neve, ghiaccio, fanghiglia di neve) i veicoli fino a 3,5 t possono circolare soltanto se tutte le ruote sono dotate di pneumatici invernali o se sulle ruote motrici sono montate le catene da neve. Tuttavia le catene sono ammesse solo se il manto stradale risulta coperto da uno strato di neve o ghiaccio uniforme o senza significative interruzioni e se la loro presenza non provoca danni all’asfalto.

Per autocarri oltre 3,5 t e autobus vige l’obbligo (assoluto) di pneumatici invernali. Nel periodo prestabilito tali veicoli devono quindi essere sempre dotati di coperture termiche sull’asse motore, indipendentemente dalle condizioni della strada. Per gli autocarri oltre 3,5 tonnellate l’obbligo è valido dal 1° novembre  al 15 aprile e per gli autobus dal 1° novembre al 15 marzo.

Obbligo di catene a bordo

Per gli automezzi oltre le 3,5 t vige dal 1° novembre al 15 aprile l’obbligo di avere al seguito catene da neve idonee almeno per due ruote motrici (esclusi i veicoli sui quali, date le loro caratteristiche costruttive, non è possibile montare le catene).

Per informazioni più dettagliate sull’obbligo di pneumatici invernali e di catene a bordo:

http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/sicherheit/winterreifen.html e
http://www.winterreifen-pflicht.at

Tariffe

Ulteriori informazioni sul pedaggio (Germania / Austria):
http://www.kfz-auskunft.de/info/lkw_maut.html
http://www.asfinag.at/maut
http://www.go-maut.at

Toll Collect (Germania):
http://www.toll-collect.de


[1] Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia circa l’esattezza e la completezza. Per i dettagli si rimanda alla normativa austriaca applicabile, ad es. Codice della strada (Straßenverkehrsordnung, STVO), Legge sugli autoveicoli (Kraftfahrgesetz, KFG), ecc.